Art. 1 · Modifiche del regolamento (CE) n. 2870/2000

Art. 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 2870/2000

In vigore dal 16 feb 2023
Modifiche del regolamento (CE) n. 2870/2000 Il regolamento (CE) n. 2870/2000 è così modificato: 1) è inserito il seguente articolo 1 bis: «Articolo 1 bis 1.   Il presente regolamento si applica all’alcole etilico di origine agricola quale definito all’articolo 5 del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). 2.   I metodi di analisi di riferimento dell’Unione per l’alcole etilico di origine agricola sono quelli stabiliti nell’allegato del presente regolamento. 3.   Ai fini del presente regolamento l’alcole etilico di origine agricola è considerato un distillato il cui titolo alcolometrico volumico è misurato direttamente come indicato nel capo I, appendice II, dell’allegato. Tuttavia, se il campione di alcole non è limpido o sono visibili particelle in sospensione, il campione deve essere distillato. 4.   Per la determinazione delle sostanze volatili è necessaria la taratura con la soluzione di taratura C preparata in etanolo assoluto per ottenere un abbinamento adeguato della matrice tra i campioni e le soluzioni di taratura precisate al capo III.2 dell’allegato. 5.   Per la determinazione del furfurolo, come specificato nel capo X dell’allegato, l’alcole etilico di origine agricola è diluito due volte mediante aggiunta di acqua in modo da raddoppiarne il volume iniziale e raggiungere un titolo alcolometrico volumico compatibile con le soluzioni di taratura. I risultati dell’analisi del furfurolo sono convertiti in grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol. secondo l’equazione “Concentrazione di furfurolo in grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol. = concentrazione di furfurolo in mg/l × 10/titolo alcolometrico (% vol)”, in cui il titolo alcolometrico volumico (% vol) è il titolo alcolometrico del campione misurato come stabilito al capo I dell’allegato. 6.   Per la determinazione del tenore di 14C nell’etanolo si applica il metodo di cui al capo XI dell’allegato. (*1)  Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1).»;" 2) l’allegato è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
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