Art. 8 · Misure transitorie

Art. 8

Misure transitorie

In vigore dal 16 feb 2023
Misure transitorie 1.   Il preparato specificato nell’allegato, nonché nei regolamenti di esecuzione (UE) n. 306/2013, (UE) n. 787/2013, (UE) 2015/1020 e (UE) 2017/2276, e le premiscele contenenti tale preparato, prodotti ed etichettati prima del 9 settembre 2023 in conformità alle norme applicabili prima del 9 marzo 2023 possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti. 2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti il preparato specificato nell’allegato, prodotti ed etichettati prima del 9 marzo 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 9 marzo 2023 possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti, se sono destinati ad animali da produzione alimentare.
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