Art. 1

Art. 1

In vigore dal 15 feb 2023
Il nome «Corrèze» (DOP) è protetto. La commercializzazione di vini «Corrèze» con valori di anidride solforosa superiori ai limiti imposti dalla legislazione è subordinata alla concessione di una deroga a tali limiti a norma del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione (3).
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