Art. 3
In vigore dal 15 feb 2023
1. La sostanza e i preparati specificati nell’allegato e le premiscele che li contengono, prodotti ed etichettati prima dell’8 settembre 2023, conformemente alle norme applicabili prima dell’8 marzo 2023, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza e i preparati specificati nell’allegato, prodotti ed etichettati prima dell’8 marzo 2024 in conformità alle norme applicabili prima dell’8 marzo 2023, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza e i preparati specificati nell’allegato, prodotti ed etichettati prima dell’8 marzo 2025 in conformità alle norme applicabili prima dell’8 marzo 2023, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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