Art. 1

Art. 1

In vigore dal 14 feb 2023
Il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio è così modificato: 1) all' è inserito il paragrafo 4 seguente: «4   I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l'inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta: a) dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate; b) da organizzazioni internazionali; c) da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie; d) da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA); e) da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o f) da altro soggetto idoneo indicato dal comitato per le sanzioni.» . 2) l' è sostituito dal seguente: « 1.   È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività la cui finalità o conseguenza sia, direttamente o indirettamente, l'elusione dell', paragrafi da 1 a 3, o la promozione delle operazioni di cui agli . 2.   Qualsiasi informazione relativa all'elusione, già avvenuta o ancora in corso, delle disposizioni del presente regolamento è comunicata alle autorità competenti indicate degli Stati membri, elencate nell'allegato V, e alla Commissione, direttamente o attraverso dette autorità competenti.».
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