Art. 7 · Correlazione geografica

Art. 7

Correlazione geografica

In vigore dal 10 feb 2023
Correlazione geografica 1.   La condizione di correlazione geografica di cui all’, paragrafi 2 e 4, è considerata soddisfatta se è rispettato almeno uno dei seguenti criteri relativi all’ubicazione dell’elettrolizzatore: a) l’impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili contemplato dall’accordo di compravendita ad essa relativo è ubicato nella stessa zona di offerta dell’elettrolizzatore, o lo era quando è entrato in funzione; b) l’impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili è ubicato in una zona di offerta interconnessa, anche in un altro Stato membro, nella quale i prezzi dell’energia elettrica nel periodo d’interesse sul mercato del giorno prima di cui all’ sono uguali o superiori a quelli nella zona di offerta in cui sono prodotti i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto; c) l’impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili contemplato dall’accordo di compravendita ad essa relativo è ubicato in una zona di offerta offshore interconnessa con la zona di offerta dell’elettrolizzatore. 2.   Fatti salvi gli articoli 14 e 15 del regolamento (UE) 2019/943, gli Stati membri possono introdurre criteri aggiuntivi riguardanti l’ubicazione degli elettrolizzatori e dell’impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili oltre a quelli enunciati al paragrafo 1, al fine di garantire la compatibilità dei supplementi di capacità con la pianificazione nazionale della rete dell’idrogeno e della rete elettrica. Gli eventuali criteri aggiuntivi non incidono negativamente sul funzionamento del mercato interno dell’energia elettrica.
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