Art. 5 · Addizionalità

Art. 5

Addizionalità

In vigore dal 10 feb 2023
Addizionalità La condizione di addizionalità di cui all’, paragrafo 4, primo comma, è considerata soddisfatta se il produttore di carburante genera nei propri impianti una quantità di energia elettrica da fonti rinnovabili almeno equivalente alla quantità di energia elettrica dichiarata pienamente rinnovabile o se ha concluso, direttamente o tramite intermediari, con operatori economici che generano energia elettrica da fonti rinnovabili in uno o più impianti, uno o più accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili per una quantità almeno equivalente alla quantità di energia elettrica dichiarata pienamente rinnovabile, e l’energia elettrica dichiarata è effettivamente generata in tali impianti, purché siano rispettati i seguenti criteri: a) l’impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili è entrato in funzione non più di 36 mesi prima dell’impianto di produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto. Se l’impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili contemplato da un accordo di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili concluso con un produttore di carburante e non più in vigore rispondeva ai requisiti di cui al primo comma, ai fini di un nuovo accordo di compravendita si considera che tale impianto sia entrato in funzione contemporaneamente all’impianto di produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto. Se un impianto esistente di produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto riceve un supplemento di capacità di produzione, si considera che tale capacità sia entrata in funzione contemporaneamente all’impianto iniziale purché sia aggiunta nello stesso sito ed entro 36 mesi dall’entrata in funzione dell’impianto iniziale; b) l’impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili non ha ricevuto sostegno sotto forma di aiuti al funzionamento o agli investimenti, a eccezione del sostegno ricevuto prima della revisione della potenza, del sostegno finanziario destinato ai terreni o al collegamento alla rete, del sostegno che non costituisce sostegno netto, ad esempio quello rimborsato integralmente, e del sostegno agli impianti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili che riforniscono impianti di produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto usati a scopi di ricerca, sperimentazione e dimostrazione.
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