Art. 1

Art. 1

In vigore dal 8 feb 2023
Il regolamento (UE) 2017/1151 è così modificato: 1) l’ è così modificato: a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). Inoltre, ai fini del presente regolamento si intende per: (*1)  Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).»;" b) il punto 1 è così modificato: 1) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: « “tipo di veicolo per quanto riguarda le emissioni”, un gruppo di veicoli i quali:»; 2) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) non differiscono tra loro per quanto riguarda i criteri costitutivi di una “famiglia di interpolazione” di cui al punto 6.3.2 del regolamento ONU n. 154 (*2); (*2)  Regolamento ONU n. 154 — Disposizioni uniformi relative all’omologazione di veicoli leggeri per passeggeri e commerciali per quanto riguarda le emissioni di riferimento, le emissioni di biossido di carbonio e il consumo di carburante e/o la misurazione del consumo di energia elettrica e dell’autonomia in modalità elettrica (WLTP) (GU L 290 del 10.11.2022, pag. 1).»;" 3) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) rientrano in un unico “intervallo di interpolazione del CO2” ai sensi del regolamento ONU n. 154, allegato B6, punto 2.3.2, oppure allegato B8, punto 4.5.1;»; 4) alla lettera c), il secondo trattino è sostituito dal seguente: «— ricircolo dei gas di scarico (con o senza, interno/esterno, raffreddato/non raffreddato, a pressione bassa/alta/combinata);»; c) il punto 2 è sostituito dal seguente: «2. “omologazione CE di un veicolo per quanto riguarda le emissioni”, l’omologazione UE dei veicoli per quanto concerne le emissioni allo scarico, le emissioni del basamento, le emissioni per evaporazione e il consumo di carburante;»; d) il punto 8 è così modificato: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) numero e tipo di substrati, struttura e materiale;»; b) è aggiunta la seguente lettera i): «i) reagente necessario (se del caso);»; e) il punto 10 è sostituito dal seguente: «10. “veicolo monocarburante a gas”, un veicolo monocarburante progettato per funzionare principalmente a GPL, GN/biometano o idrogeno, ma che può anche essere dotato di un sistema a benzina da utilizzarsi soltanto in caso di emergenza o per l’avviamento, con un serbatoio per la benzina avente una capacità non superiore a 15 litri;»; f) il punto 11 è sostituito dal seguente: «11. “veicolo bicarburante” (o “bi-fuel”), un veicolo, munito di due sistemi distinti di stoccaggio del carburante, concepito per utilizzare principalmente, per la maggior parte del tempo, un solo carburante alla volta;»; g) il punto 17 è sostituito dal seguente: «17. “sottoposto a manutenzione adeguata e utilizzato in modo appropriato”, in relazione a un veicolo da sottoporre a prova: veicolo che soddisfa i criteri di accettazione di un veicolo selezionato indicati nell’allegato II, appendice 1;»; h) il punto 20 è sostituito dal seguente: «20. “malfunzionamento”, il guasto di un componente o sistema che influisce sulle emissioni di natura tale da determinare un livello di emissioni superiore ai limiti di cui al punto 6.8.2, tabella 4A, del regolamento ONU n. 154, o l’incapacità del sistema OBD di soddisfare le prescrizioni di base sul monitoraggio di cui all’allegato C5 del regolamento ONU n. 154;»; i) il punto 22 è sostituito dal seguente: «22. “ciclo di guida”, in relazione ai sistemi OBD, il posizionamento della chiave di accensione su “on” (posizione di contatto), la fase di guida in cui sarebbe individuato un eventuale malfunzionamento e il posizionamento della chiave di accensione su “off” (accensione disinserita);»; j) il punto 23 è soppresso; k) è inserito il seguente punto 23 bis: «23 bis. “terzi”, soggetti terzi che ottemperano alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2022/163 della Commissione (*3); (*3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/163 della Commissione, del 7 febbraio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni funzionali per la vigilanza del mercato di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti (GU L 27 dell’8.2.2022, pag. 1).»;" l) il punto 25 è sostituito dal seguente: «25. “dispositivo di ricambio deteriorato di controllo dell’inquinamento”, dispositivo di controllo dell’inquinamento quale definito all’articolo 3, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 715/2007, che è stato sottoposto a invecchiamento o deterioramento artificiale in modo da soddisfare le prescrizioni dell’allegato C4, appendice 1, punto 1, del regolamento ONU n. 154;»; 2) l’articolo 3 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Per ottenere l’omologazione CE riguardo alle emissioni, il costruttore dimostra che i veicoli sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento quando sottoposti a prova conformemente alle procedure di cui agli allegati da IIIA a VIII, XI, XVI, XX, XXI e XXII. Il costruttore garantisce altresì che i carburanti di riferimento sono conformi alle specifiche di cui all’allegato IX.»; b) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente: «Per tutti i riferimenti al regolamento ONU n. 154 si applicano unicamente le prescrizioni relative all’Unione europea caratterizzate dal livello 1A. I riferimenti del regolamento ONU n. 154 alle “emissioni di riferimento” sono da intendersi per il presente regolamento come riferimenti alle “emissioni inquinanti”.»; c) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente: «I controlli delle emissioni a fini di controllo tecnico di cui all’allegato IV e le prove del consumo di carburante e delle emissioni di CO2 di cui all’allegato XXI sono necessari per l’ottenimento dell’omologazione CE per quanto riguarda le emissioni a norma del presente paragrafo.»; d) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   Per i veicoli monocarburante viene verificata, nell’ambito della prova di tipo 1, la variazione della composizione del GPL o del GN/biometano, di cui all’allegato B6 del regolamento ONU n. 154 per le emissioni inquinanti, con il carburante utilizzato per la misurazione della potenza netta in conformità all’allegato XX del presente regolamento. I veicoli bicarburante a gas sono sottoposti a prova con benzina e GPL o GN/biometano. Le prove sul GPL o sul GN/biometano per la variazione della composizione del GPL o del GN/biometano, di cui all’allegato B6 del regolamento ONU n. 154 per le emissioni inquinanti, sono effettuate con il carburante utilizzato per la misurazione della potenza netta in conformità all’allegato XX del presente regolamento.»; e) al paragrafo 10, il secondo e quinto comma sono soppressi; f) al paragrafo 11, il primo e il secondo comma sono sostituti dai seguenti: «11.   Il costruttore garantisce che, per l’intera durata di vita utile di un veicolo omologato a norma del regolamento (CE) n. 715/2007, i risultati finali delle emissioni di guida reali (RDE) del veicolo, determinati in conformità all’allegato IIIA sulla base delle emissioni di qualsiasi prova di tipo 1a effettuata a norma di tale allegato, non superano i limiti di emissione per quanto riguarda gli NOx e il numero di particelle (PN). L’omologazione a norma del regolamento (CE) n. 715/2007 può essere rilasciata soltanto se il veicolo rientra in una famiglia di prove PEMS convalidate conformemente al punto 3.3 dell’allegato IIIA.»; 3) all’articolo 4, i paragrafi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti «4.   Quando il sistema OBD è sottoposto a prova con un componente difettoso conformemente all’allegato C5, appendice 1, del regolamento ONU n. 154, la relativa spia di malfunzionamento deve attivarsi. La spia di malfunzionamento del sistema OBD può attivarsi durante la prova anche con livelli di emissioni inferiori ai valori limite per l’OBD di cui al punto 6.8.2, tabella 4A, del regolamento ONU n. 154. 5.   Il costruttore assicura che il sistema OBD sia conforme alle prescrizioni in materia di efficienza in uso indicate nell’allegato XI, appendice 1, punto 1, in tutte le condizioni di guida ragionevolmente prevedibili. 6.   Il costruttore mette rapidamente a disposizione delle autorità nazionali e degli operatori indipendenti i dati non cifrati relativi all’efficienza in uso che devono essere registrati e presentati dal sistema OBD di un veicolo conformemente a quanto disposto all’allegato XI, appendice 1, punto 1.»; 4) la frase introduttiva dell’articolo 4 bis è sostituita dalla seguente: «Il costruttore garantisce che i seguenti veicoli delle categorie M1, N1 e N2 sono dotati di un dispositivo atto a determinare, memorizzare e rendere disponibili dati sulla quantità di carburante e/o di energia elettrica utilizzata per il funzionamento del veicolo:»; 5) l’articolo 5 è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Domanda di omologazione CE di un veicolo riguardo alle emissioni»; b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il costruttore presenta all’autorità di omologazione domanda di omologazione CE del veicolo riguardo alle emissioni.»; c) il paragrafo 3 è così modificato: 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) nel caso dei veicoli dotati di motore ad accensione comandata, una dichiarazione riguardante la percentuale minima di accensioni irregolari sul numero totale di accensioni che determinerebbe un livello di emissioni superiore ai limiti OBD di cui al punto 6.8.2, tabella 4A, del regolamento ONU n. 154 se tale percentuale di accensioni irregolari fosse presente fin dall’inizio della prova di tipo 1 scelta per la dimostrazione ai sensi dell’allegato C5 del regolamento ONU n. 154, oppure che potrebbe causare il surriscaldamento di uno o più catalizzatori dei gas di scarico, con conseguente danno irreversibile degli stessi;»; 2) le lettere da d) a g) sono sostituite dalle seguenti: «d) una dichiarazione con la quale il costruttore attesta che il sistema OBD è conforme alle disposizioni dell’allegato XI, appendice 1, punto 1, relative all’efficienza in uso in tutte le condizioni di guida ragionevolmente prevedibili; e) un piano che descriva in dettaglio i criteri tecnici e la giustificazione per l’incremento del numeratore e del denominatore di ciascun monitor per il quale è richiesto il rispetto delle prescrizioni dell’allegato C5, appendice 1, punti 7.2 e 7.3, del regolamento ONU n. 154, nonché per la disattivazione dei numeratori, dei denominatori e del denominatore generale nelle condizioni delineate nell’allegato C5, appendice 1, punto 7.7, del regolamento ONU n. 154; f) una descrizione dei provvedimenti presi per evitare la manomissione e la modifica dei sistemi di controllo delle emissioni, compreso il computer di controllo delle emissioni, e del contachilometri, con la registrazione dei dati sul chilometraggio ai fini del rispetto delle disposizioni degli allegati XI e XVI; g) se del caso, i particolari della famiglia di veicoli di cui al punto 6.8.1 del regolamento ONU n. 154;»; d) al paragrafo 6, il primo e il secondo comma sono sostituti dai seguenti: «Ai fini del paragrafo 3, lettere d) ed e), le autorità di omologazione non rilasciano l’omologazione del veicolo se le informazioni fornite dal costruttore non consentono il rispetto delle prescrizioni dell’allegato XI, appendice 1, punto 1. I punti 7.2, 7.3 e 7.7 dell’allegato C5, appendice 1, del regolamento ONU n. 154 si applicano in tutte le condizioni di guida ragionevolmente prevedibili.»; e) il paragrafo 11 è così modificato: a) è inserito il secondo comma seguente: «Per i veicoli omologati con il carattere EB ed EC di cui all’allegato I, appendice 6, tabella 1, il costruttore introduce un indicatore (flag o timer AES) per indicare quando un veicolo funziona in modalità AES anziché in modalità BES. L’indicatore è disponibile attraverso la porta seriale di un connettore diagnostico standard su richiesta di uno scanner generico. L’AES in uso deve essere identificabile attraverso il fascicolo di documentazione ufficiale.»; b) il sesto comma è sostituito dal seguente: «L’autorità di omologazione può sottoporre a prova il funzionamento dell’AES.»; c) sono aggiunti i commi seguenti: «Un elenco delle AES ritenute non accettabili dalle autorità di omologazione è compilato annualmente a cura del Forum per lo scambio di informazioni sull’applicazione e messo a disposizione del pubblico dalla Commissione al più tardi entro la fine di marzo dell’anno successivo, qualora vi fossero AES ritenute non accettabili. Il costruttore fornisce inoltre alle autorità di omologazione un fascicolo di documentazione ufficiale, come indicato nell’appendice 3a dell’allegato I, contenente informazioni sulle AES/BES in grado di consentire a un collaudatore indipendente di stabilire se le emissioni misurate possano essere attribuite a una strategia AES o BES o siano forse dovute a un impianto di manipolazione. In caso di richiesta, il fascicolo di documentazione ufficiale è messo a disposizione di tutte le autorità di omologazione, i servizi tecnici, le autorità di vigilanza del mercato, i terzi e la Commissione. I veicoli di categoria M1 o N1 devono essere omologati con i caratteri di EA, EB o EC specifici per le emissioni, come indicato nell’allegato I, appendice 6, tabella 1, tenendo conto dei fattori di utilizzo determinati conformemente ai valori di cui all’allegato XXI, punto 3.2, tabella A8.App5/1.»; f) il paragrafo 12 è sostituito dal seguente: «12.   Il costruttore fornisce inoltre all’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione relativa alle emissioni ai sensi del presente regolamento (“autorità di rilascio dell’omologazione”) la documentazione sulla trasparenza delle prove contenente le informazioni necessarie per consentire l’esecuzione delle prove conformemente all’allegato II, punto 5.9. Quando la piattaforma elettronica ISC è pronta, il costruttore carica su di essa tutti i dati richiesti di tutti i suoi veicoli. Le informazioni contenute nelle liste di trasparenza devono limitarsi alle informazioni prescritte a norma dell’appendice 5 dell’allegato II.»; 6) l’articolo 6 è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Disposizioni amministrative per l’omologazione CE di un veicolo riguardo alle emissioni»; b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Se tutte le prescrizioni pertinenti sono soddisfatte, l’autorità di omologazione rilascia l’omologazione CE e assegna un numero di omologazione conformemente al sistema di numerazione indicato nell’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione (*4). Fatte salve le disposizioni dell’allegato IV del regolamento (UE) 2020/683, la sezione 3 del numero di omologazione è ricavata conformemente all’allegato I, appendice 6. L’autorità di omologazione non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di veicolo. (*4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione, del 15 aprile 2020, che attua il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni amministrative per l’omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli (GU L 163 del 26.5.2020, pag. 1).» " c) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   In deroga al paragrafo 1, su richiesta del costruttore, un veicolo dotato di un sistema OBD può essere ammesso all’omologazione riguardo alle emissioni anche se il sistema presenta una o più anomalie che non lo rendono pienamente conforme alle prescrizioni specifiche dell’allegato XI, a condizione che siano rispettate le disposizioni amministrative specifiche del punto 3 di tale allegato. L’autorità di omologazione comunica la decisione di rilasciare tale omologazione a tutte le autorità di omologazione degli altri Stati membri conformemente alle prescrizioni dell’articolo 27 del regolamento (UE) 2018/858.»; 7) all’articolo 7, il primo comma è sostituito dal seguente: «Gli articoli 27, 33 e 34 del regolamento (UE) 2018/858 si applicano a tutte le modifiche delle omologazioni rilasciate in conformità al regolamento (CE) n. 715/2007.»; 8) all’articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Le misure intese a garantire la conformità della produzione sono adottate conformemente all’articolo 31 del regolamento (UE) 2018/858. Si applicano le disposizioni di cui all’allegato I, punto 4, del presente regolamento, unitamente al metodo statistico pertinente di cui all’appendice 2 del regolamento ONU n. 154.»; 9) l’articolo 9 è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Conformità in servizio»; b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Le misure volte a garantire la conformità in servizio dei veicoli omologati a norma del presente regolamento sono adottate conformemente alle disposizioni sulla conformità della produzione di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) 2018/858, all’allegato IV del regolamento (UE) 2018/858 e all’allegato II del presente regolamento.»; c) al paragrafo 4, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «Per tali famiglie, il costruttore fornisce all’autorità di omologazione una relazione sulle eventuali riparazioni in garanzia in relazione con le emissioni e per esse rilevanti come indicato al punto 4 dell’allegato II.»; d) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Il costruttore e l’autorità di rilascio dell’omologazione eseguono i controlli di conformità in servizio conformemente all’allegato II. Altre autorità di omologazione, servizi tecnici, la Commissione e terzi possono effettuare parti dei controlli della conformità in servizio conformemente all’allegato II. I dati necessari per effettuare tali controlli sono disciplinati dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/163 della Commissione (*5) e dall’allegato II del presente regolamento. (*5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/163 della Commissione, del 7 febbraio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni funzionali per la vigilanza del mercato di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti (GU L 27 dell’8.2.2022, pag. 1).»;" e) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   L’autorità di omologazione, il servizio tecnico, la Commissione o il terzo che stabilisca che una famiglia di veicoli non supera il controllo relativo alla conformità in servizio ne dà notifica senza indugio all’autorità di rilascio dell’omologazione, conformemente all’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858. In seguito a tale notifica e fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 54, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/858, l’autorità di rilascio dell’omologazione informa il costruttore che una famiglia di veicoli non supera i controlli relativi alla conformità in servizio e che è necessario seguire le procedure di cui all’allegato II, punti 6 e 7. Qualora l’autorità di rilascio dell’omologazione stabilisca che non è possibile raggiungere un accordo con un’autorità di omologazione che ha accertato che una famiglia di veicoli non supera il controllo relativo alla conformità in servizio, è necessario avviare la procedura di cui all’articolo 54, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/858.»; f) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «8.   Ai veicoli omologati conformemente all’allegato II, oltre ai paragrafi da 1 a 7 si applica quanto segue: a) i veicoli sottoposti a omologazione in più fasi, di cui all’articolo 3, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/858, sono sottoposti al controllo della conformità in servizio conformemente alle disposizioni per l’omologazione in più fasi di cui all’allegato II, punto 5.10.6, del presente regolamento; b) le auto funebri di cui all’allegato II, parte III, appendice 1, del regolamento (UE) 2018/858, i veicoli blindati quali definiti nell’allegato II, parte III, appendice 2, del regolamento (UE) 2018/858 e i veicoli con accesso per sedie a rotelle quali definiti nell’allegato II, parte III, appendice 3, del regolamento (UE) 2018/858 non sono soggetti alle disposizioni del presente articolo. Tutti gli altri veicoli per uso speciale di cui all’allegato II, parte III, appendice 4, del regolamento (UE) 2018/858 sono sottoposti al controllo della conformità in servizio conformemente alle norme per le omologazioni in più fasi di cui all’allegato II del presente regolamento.»; 10) all’articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il costruttore garantisce che i dispositivi di ricambio di controllo dell’inquinamento destinati a essere montati su veicoli con omologazione CE che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 715/2007 abbiano ottenuto l’omologazione CE come entità tecniche indipendenti ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2007/46/CE, conformemente agli articoli 12 e 13 e all’allegato XIII del presente regolamento. I convertitori catalitici e i filtri antiparticolato sono considerati dispositivi di controllo dell’inquinamento agli effetti del presente regolamento. Le prescrizioni applicabili sono considerate rispettate se i dispositivi di ricambio di controllo dell’inquinamento sono stati approvati conformemente al regolamento UNECE n. 103 (*6). (*6)  Regolamento n. 103 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei dispositivi di ricambio di controllo dell’inquinamento per i veicoli a motore (GU L 207 del 10.8.2017, pag. 30).»;" 11) all’articolo 11, paragrafo 3, il secondo comma è sostituto dal seguente: «I veicoli di prova devono essere conformi alle prescrizioni dell’allegato B6, punto 2.3, del regolamento ONU n. 154.»; 12) l’articolo 13 è soppresso; 13) l’articolo 14 è soppresso; 14) all’articolo 15 sono aggiunti i seguenti paragrafi 12, 13 e 14: «12.   Non sono necessarie nuove prove di omologazione per i tipi di veicoli con omologazione valida esistente rilasciata prima del 1o settembre 2023 se il costruttore dichiara all’autorità di omologazione che la conformità alle prescrizioni del presente regolamento è garantita. Si applicano le prescrizioni che non riguardano le prove sul veicolo, fra cui le dichiarazioni e i dati necessari. 13.   Per i tipi di veicoli con omologazione valida esistente rilasciata conformemente alla norma sulle emissioni Euro 6e (*7), per i quali il costruttore richiede un’omologazione conformemente alla norma sulle emissioni Euro 6e-bis  (*7), non sono necessarie nuove prove di omologazione se il costruttore dichiara all’autorità di omologazione che la conformità alle prescrizioni della norma sulle emissioni Euro 6e-bis è garantita. Si applicano le prescrizioni che non riguardano le prove sul veicolo, fra cui le dichiarazioni e i dati necessari. 14.   Per i tipi di veicoli con omologazione valida esistente rilasciata conformemente alla norma sulle emissioni Euro 6e-bis, per i quali il costruttore richiede un’omologazione conformemente alla norma sulle emissioni Euro 6e-bis-FCM (*7), non sono necessarie nuove prove di omologazione se il costruttore dichiara all’autorità di omologazione che la conformità alle prescrizioni della norma sulle emissioni Euro 6e-bis-FCM è garantita. Si applicano le prescrizioni che non riguardano le prove sul veicolo, fra cui le dichiarazioni e i dati necessari. (*7)  come specificato nell’appendice 6 dell’allegato I.»;" (*7)  come specificato nell’appendice 6 dell’allegato I.»;" (*7)  come specificato nell’appendice 6 dell’allegato I.»;" 15) l’elenco degli allegati e l’allegato I sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento; 16) l’allegato II è sostituito dall’allegato II del presente regolamento; 17) l’allegato IIIA è sostituito dall’allegato III del presente regolamento; 18) l’allegato V è modificato conformemente all’allegato IV del presente regolamento; 19) l’allegato VI è modificato conformemente all’allegato V del presente regolamento; 20) l’allegato VII è modificato conformemente all’allegato VI del presente regolamento; 21) l’allegato VIII è modificato conformemente all’allegato VII del presente regolamento; 22) l’allegato IX è modificato conformemente all’allegato VIII del presente regolamento; 23) l’allegato XI è sostituito dall’allegato IX del presente regolamento; 24) l’allegato XII è modificato conformemente all’allegato X del presente regolamento; 25) l’allegato XIII è modificato conformemente all’allegato XI del presente regolamento; 26) l’allegato XIV è soppresso; 27) l’allegato XVI è sostituito dall’allegato XII del presente regolamento; 28) l’allegato XX è modificato conformemente all’allegato XIII del presente regolamento; 29) l’allegato XXI è sostituito dall’allegato XIV del presente regolamento; 30) l’allegato XXII è sostituito dall’allegato XV del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2023:443:oj#art-1