Art. 2 · Entrata in vigore e applicazione

Art. 2

Entrata in vigore e applicazione

In vigore dal 6 feb 2023
Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’ si applica ai periodi di presentazione delle domande di titoli che iniziano dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. Tuttavia: a) l’, punto 2, nonché il punto 3, lettera b), punti i) e ii), il punto 3, lettera c), punti i) e ii), e il punto 6 dell’allegato si applicano a decorrere dal primo giorno del periodo di 90 giorni successivo alla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o, se del caso, al primo periodo di presentazione delle domande che si apre dopo tale periodo; b) il punto 1, lettera b), e il punto 5, lettera b), dell’allegato si applicano al periodo contingentale che inizia nel luglio 2023.
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