Art. 1
Modifica del regolamento delegato (UE) 2017/588
In vigore dal 1 feb 2023
Modifica del regolamento delegato (UE) 2017/588
All’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2017/588, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le sedi di negoziazione applicano le dimensioni dei tick di negoziazione della fascia di liquidità corrispondenti al numero medio giornaliero di operazioni pubblicato ai sensi del paragrafo 1 a partire dal primo lunedì di aprile successivo alla pubblicazione.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2023:960:oj#art-1