Art. 2
In vigore dal 30 gen 2023
Per quanto riguarda la sostanza attiva abamectina in e su tutti i prodotti ad eccezione di mele, pere, fragole, pomodori, peperoni, cetrioli, zucchine, dolcetta/valerianella/gallinella, lattughe, scarola/indivia a foglie larghe, cerfoglio e prezzemolo, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 20 agosto 2023.
Storico versioni
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