Art. 7
Stock demersali
In vigore dal 30 gen 2023
Stock demersali
1. Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate da pescherecci dell’Unione e ad altre attività di pesca dell’Unione per la cattura di stock demersali di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1022 nel Mar Mediterraneo occidentale.
2. Lo sforzo di pesca massimo consentito per pescherecci da traino e pescherecci con palangari è fissato nell’allegato III del presente regolamento. Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito a norma dell’ del regolamento (UE) 2019/1022 e degli articoli da 26 a 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
3. La ripartizione tra gli Stati membri dei limiti massimi di cattura per i pescherecci dell’Unione operanti nelle acque dell’Unione del Mar Mediterraneo occidentale è stabilita inoltre nell’allegato III.
4. La ripartizione delle possibilità di pesca da parte degli Stati membri a norma del presente articolo e dell’allegato III deve soddisfare le seguenti condizioni:
a)
è conforme ai criteri enunciati all’ del regolamento (UE) n. 1380/2013; e
b)
non pregiudica:
i)
gli scambi realizzati a norma dell’, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
ii)
le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
iii)
gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell’ del regolamento (CE) n. 847/96 o a norma dell’, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
iv)
i quantitativi riportati a norma dell’ del regolamento (CE) n. 847/96 o i quantitativi trasferiti a norma dell’, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
v)
le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2023:195:oj#art-7