Art. 19 · Ripartizione delle possibilità di pesca per il rombo chiodato

Art. 19

Ripartizione delle possibilità di pesca per il rombo chiodato

In vigore dal 30 gen 2023
Ripartizione delle possibilità di pesca per il rombo chiodato 1.   Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate da pescherecci dell’Unione e ad altre attività di pesca dell’Unione per la cattura del rombo chiodato (Scophthalmus maximus) nel Mar Nero. 2.   Il TAC per il rombo chiodato applicabile nelle acque dell’Unione nel Mar Nero e la sua ripartizione tra gli Stati membri nonché, se del caso, le condizioni ad esso funzionalmente collegate figurano nell’allegato VIII.
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