Art. 18
Ripartizione delle possibilità di pesca per lo spratto
In vigore dal 30 gen 2023
Ripartizione delle possibilità di pesca per lo spratto
1. Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate da pescherecci dell’Unione e ad altre attività di pesca dell’Unione per la cattura dello spratto (Sprattus sprattus) nel Mar Nero.
2. Il contingente autonomo dell’Unione per lo spratto, la sua ripartizione tra gli Stati membri e, se del caso, le condizioni ad esso funzionalmente collegate figurano nell’allegato VIII.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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