Art. 12 · Trasmissione dei dati

Art. 12

Trasmissione dei dati

In vigore dal 30 gen 2023
Trasmissione dei dati Per trasmettere alla Commissione i dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009 gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell’allegato IV.
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