Art. 11 · Stock demersali

Art. 11

Stock demersali

In vigore dal 30 gen 2023
Stock demersali 1.   Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate da pescherecci dell’Unione e ad altre attività di pesca dell’Unione per la cattura del nasello (Merluccius merluccius), dello scampo (Nephrops norvegicus), della sogliola (Solea solea), del gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris) e della triglia di fango (Mullus barbatus) nel Mare Adriatico. 2.   Lo sforzo di pesca massimo consentito per gli stock demersali e la capacità massima della flotta che rientrano nel campo di applicazione del presente articolo sono stabiliti nell’allegato IV. 3.   Uno Stato membro può modificare lo sforzo di pesca assegnatogli di cui all’allegato IV trasferendo giorni di pesca tra i gruppi di sforzo di pesca relativi alla stessa zona geografica e/o allo stesso attrezzo da pesca, a condizione che applichi un fattore di conversione nazionale suffragato dai migliori pareri scientifici disponibili. 4.   Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito a norma degli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
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