Art. 54 · Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

Art. 54

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

In vigore dal 30 gen 2023
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie Le condizioni di cui all’ del presente regolamento si applicano alle catture e alle catture accessorie dei pescherecci di paesi terzi che pescano in virtù delle autorizzazioni di cui all’ del presente regolamento.
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