Art. 22 · Scorfano nel Mare di Irminger

Art. 22

Scorfano nel Mare di Irminger

In vigore dal 30 gen 2023
Scorfano nel Mare di Irminger 1.   Sono vietate tutte le attività di pesca nella zona delimitata dalle coordinate seguenti, misurate secondo il sistema WGS84: Latitudine Longitudine 63 ° 00 ′ -30 ° 00 ′ 61 ° 30 ′ -27 ° 35 ′ 60 ° 45 ′ -28 ° 45 ′ 62 ° 00 ′ -31 ° 35 ′ 63 ° 00 ′ -30 ° 00 ′ 2.   Alle navi è vietato pescare, tenere a bordo, trasbordare o sbarcare nei porti dell’Unione, e ai pescherecci dell’Unione anche in porti di paesi terzi, scorfani atlantici pelagici di acque superficiali e di acque profonde (Sebastes mentella) dal Mare di Irminger e dalle acque adiacenti (sottozone CIEM 5, 12 e 14 e sottozone NAFO 1 e 2). 3.   Ai pescherecci dell’Unione è vietato partecipare alle operazioni di trasbordo riguardanti gli stock di cui al paragrafo 2.
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