Art. 1 · Oggetto

Art. 1

Oggetto

In vigore dal 30 gen 2023
Oggetto 1.   Il presente regolamento fissa le possibilità di pesca concesse nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione per alcuni stock ittici, compresi alcuni stock ittici di acque profonde. 2.   Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono: a) i limiti di cattura per il 2023 e, nei casi previsti dal presente regolamento, per il 2024; b) i limiti dello sforzo di pesca per il 2023, ad eccezione dei limiti dello sforzo di pesca di cui all’allegato II, che si applicano dal 1o febbraio 2023 al 31 gennaio 2024; c) le possibilità di pesca per il periodo dal 1o dicembre 2022 al 30 novembre 2023 per determinati stock nella zona della convenzione CCAMLR e per determinati stock nella zona dell’accordo SIOFA.
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