Art. 1

Art. 1

In vigore dal 27 gen 2023
Le misure di cui all’articolo 2 septies del regolamento (UE) n. 833/2014 si applicano a decorrere dal 1o febbraio 2023 nei confronti di tutte le entità di cui all’allegato V del regolamento (UE) 2022/2474.
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