Art. 1
In vigore dal 27 gen 2023
Le misure di cui all’articolo 2 septies del regolamento (UE) n. 833/2014 si applicano a decorrere dal 1o febbraio 2023 nei confronti di tutte le entità di cui all’allegato V del regolamento (UE) 2022/2474.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2023:180:oj#art-1