Art. 2

Art. 2

In vigore dal 26 gen 2023
Per quanto riguarda le sostanze PAM, ciclossidim, cyflumetofen, ciflutrin, metobromuron e penthiopyrad in e su tutti i prodotti, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 16 agosto 2023.
Storico versioni

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