Art. 1
In vigore dal 23 gen 2023
All' del regolamento (UE) n. 356/2010, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nell'allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni in quanto:
a)
sono impegnati in o sostengono atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, tra i quali atti sono ricompresi, senza esservi limitati:
i)
la pianificazione, la direzione o l'esecuzione di atti che comportano violenza sessuale e di genere;
ii)
gli atti che mettono a repentaglio il processo di pace e di riconciliazione in Somalia;
iii)
gli atti che minacciano con la forza il governo federale della Somalia o la missione di transizione dell'Unione africana in Somalia (ATMIS);
b)
hanno violato l'embargo sulle armi o il divieto di fornire la relativa assistenza o le restrizioni relative alla rivendita e al trasferimento di armi di cui al paragrafo 34 della risoluzione 2093 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
c)
impediscono l'inoltro di aiuti umanitari alla Somalia, oppure l'accesso o la distribuzione di aiuti umanitari in Somalia;
d)
sono capi politici o militari che reclutano o impiegano bambini in conflitti armati in Somalia in violazione del diritto internazionale applicabile;
e)
sono responsabili di violazioni del diritto internazionale applicabile in Somalia implicanti attacchi ai civili ivi compresi i bambini e le donne in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali e di genere, attacchi a scuole e ospedali, sequestri e trasferimenti forzati;
f)
sono associati ad Al-Shabaab; gli atti e le attività che indicano l'associazione della persona o entità ad Al-Shabaab comprendono:
i)
la partecipazione al finanziamento, alla programmazione, all'agevolazione, alla preparazione o all'esecuzione di atti o attività da parte di, in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno di Al-Shabaab;
ii)
la fornitura, la vendita o il trasferiscono di armamenti e materiale connesso ad Al-Shabaab; e
iii)
il reclutamento per Al-Shabaab o qualsiasi sua cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione, o il sostegno in altro modo di atti o attività dello stesso.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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