Art. 1

Art. 1

In vigore dal 23 gen 2023
Il regolamento (CE) n. 147/2003 è così modificato: 1) l'articolo 2 bis è soppresso; 2) l'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 1.   L' non si applica alla fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria o assistenza tecnica connessi con attività militari in relazione a beni e tecnologie che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea, destinati unicamente: a) al sostegno del personale o all'uso da parte del personale delle Nazioni Unite, inclusa la missione di assistenza delle Nazioni Unite in Somalia (UNSOM); b) al sostegno o all'uso da parte della missione di transizione dell'Unione africana in Somalia (ATMIS) e dei suoi partner strategici, operanti unicamente nell'ambito del più recente concetto operativo strategico dell'Unione africana e in cooperazione e coordinamento con l'ATMIS; c) al sostegno delle attività di formazione e sostegno dell'Unione europea, della Turchia, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli Stati Uniti d'America, così come di qualsiasi altra forza statale che opera nell'ambito del piano di transizione per la Somalia ovvero ha concluso con il governo federale somalo un accordo sullo status delle forze o un protocollo d'intesa ai fini dell'UNSCR 2662 (2022), a condizione che informi il comitato delle sanzioni della conclusione di siffatto accordo o protocollo, o all’utilizzo da parte di detti attori; d) allo sviluppo degli apparati di sicurezza e di polizia somali, a livello locale e nazionale, allo scopo di garantire la sicurezza della popolazione somala. 2.   In deroga al paragrafo 1, lettera d), la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria o assistenza tecnica connessi con attività militari per lo sviluppo degli apparati di sicurezza e di polizia somali è subordinata alle condizioni seguenti: a) per i beni e le tecnologie di cui all'allegato IV, assenza di decisione negativa del comitato delle sanzioni entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui ne ha ricevuto notifica dalla Somalia ovvero dallo Stato membro o dall'organizzazione internazionale, regionale o subregionale che eroga l'assistenza; b) per i beni e le tecnologie di cui all'allegato V, notifica preliminare al comitato delle sanzioni a fini informativi, trasmessa con cinque giorni lavorativi d'anticipo dalla Somalia ovvero dallo Stato membro o dall'organizzazione internazionale, regionale o subregionale che eroga l'assistenza. 3.   La notifica dell'Unione europea o dello Stato membro a norma del paragrafo 2, lettere a) e b), del presente articolo riporta: a) gli estremi del fabbricante e del fornitore degli armamenti e del materiale militare, compresi numeri di matricola; b) una descrizione degli armamenti e delle munizioni, inclusi il tipo, il calibro e la quantità; c) data e luogo di consegna proposti; e d) tutte le informazioni d'interesse sulla prevista unità destinataria o sul luogo di stoccaggio previsto. 4.   L'Unione europea o lo Stato membro che eroga assistenza in forma di finanziamenti, assistenza finanziaria o assistenza tecnica in relazione a beni e tecnologie che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea trasmette al comitato delle sanzioni, entro 30 giorni dalla consegna di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, la notifica di avvenuta consegna, in forma di conferma scritta del completamento della stessa, con indicazione di: numeri matricola degli armamenti e del materiale connesso consegnati, informazioni relative alla spedizione, polizza di carico, manifesti di carico o distinte dei colli e luogo specifico di stoccaggio. 5.   L' non si applica: a) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Somalia da personale delle Nazioni Unite, da rappresentanti dei mezzi di comunicazione e da operatori umanitari o dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale; b) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di materiale militare non letale, a uso esclusivamente umanitario o protettivo, da parte di uno Stato membro o un'organizzazione internazionale, regionale o subregionale.» . 3) è aggiunto l'allegato IV conformemente all'allegato I del presente regolamento. 4) è aggiunto l'allegato V conformemente all'allegato II del presente regolamento.
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