Art. 2
In vigore dal 18 gen 2023
Le importazioni nell’ambito dei codici TARIC di cui all’, o di eventuali futuri codici corrispondenti, originarie della Repubblica popolare cinese sono soggette a sorveglianza al fine di consentire alla Commissione di seguire l’andamento statistico delle importazioni di accessori fusi per tubi, conformemente all’articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013.
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