Art. 2 · Procedure operative per la trasmissione delle informazioni

Art. 2

Procedure operative per la trasmissione delle informazioni

In vigore dal 12 gen 2023
Procedure operative per la trasmissione delle informazioni 1.   Le autorità competenti dello Stato membro d’origine gestiscono e condividono con le autorità competenti dello Stato membro ospitante, per ciascuna impresa di investimento, un elenco aggiornato contenente le persone di contatto pertinenti e i relativi recapiti per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro d’origine e degli Stati membri ospitanti, incluse le persone di contatto per i casi di emergenza. 2.   Le autorità competenti degli Stati membri ospitanti comunicano senza indebiti ritardi alle autorità competenti dello Stato membro d’origine le proprie persone di contatto e i relativi recapiti nonché eventuali cambiamenti. Le autorità competenti dello Stato membro d’origine e degli Stati membri ospitanti riesaminano e aggiornano tale elenco con cadenza almeno annuale. 3.   Le autorità competenti dello Stato membro d’origine e le autorità competenti degli Stati membri ospitanti si scambiano informazioni in forma scritta o elettronica e le indirizzano alle persone di contatto pertinenti indicate nell’elenco di cui al paragrafo 1, salvo se diversamente specificato dall’autorità competente che richiede le informazioni. 4.   Se le informazioni sono scambiate in forma elettronica, sono utilizzati canali di comunicazione protetti a meno che, e fatta salva l’applicazione dell’articolo 15 della direttiva (UE) 2019/2034 e delle norme sul trattamento dei dati personali, le autorità competenti che forniscono e ricevono le informazioni convengano, se del caso, di utilizzare canali di comunicazione non protetti. 5.   A seconda dell’urgenza di una situazione specifica, qualora le autorità competenti abbiano individuato risultanze relative a problemi e rischi potenziali rappresentati dall’impresa di investimento per la tutela dei clienti o la stabilità del sistema finanziario dello Stato membro ospitante o casi di inosservanza, le seguenti informazioni possono essere fornite oralmente prima di essere confermate in forma scritta o elettronica: a) informazioni relative all’inosservanza dei requisiti di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2023/1117; b) informazioni relative all’applicazione di misure di vigilanza o altre misure amministrative; c) informazioni relative all’imposizione di sanzioni amministrative. 6.   Al ricevimento delle informazioni, le autorità competenti ne danno conferma. Qualora le informazioni siano state comunicate in forma elettronica utilizzando canali di comunicazione protetti, la conferma del ricevimento è fornita tramite lo stesso canale. Non è richiesta una conferma di ricevimento per le informazioni fornite oralmente o mediante un canale di comunicazione protetto che consente al mittente di ricevere la conferma che le informazioni sono state ricevute dal destinatario. 7.   Qualora sia stato costituito un collegio delle autorità di vigilanza in conformità dell’articolo 48, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034 e le autorità competenti dello Stato membro d’origine e quelle degli Stati membri ospitanti partecipino al collegio in qualità di membro o di altro partecipante conformemente al regolamento delegato (UE) 2023/1118 della Commissione (5), i paragrafi da 1 a 6 del presente articolo non si applicano. In tali casi, le informazioni sono scambiate conformemente all’articolo 48, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2019/2034.
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