Art. 9
Condizioni generali per lo scambio di informazioni in seno al collegio delle autorità di vigilanza
In vigore dal 12 gen 2023
Condizioni generali per lo scambio di informazioni in seno al collegio delle autorità di vigilanza
1. L’autorità di vigilanza del gruppo, i membri e gli osservatori del collegio delle autorità di vigilanza si scambiano tutte le informazioni necessarie a facilitare l’esercizio delle loro funzioni e attribuzioni, compresi i compiti di cui agli articoli 48 e 49 della direttiva (UE) 2019/2034.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono tutte le informazioni pertinenti, indipendentemente dal fatto che provengano da un soggetto del gruppo o da una succursale, da un’autorità competente o di vigilanza o da qualsiasi altra fonte, e sono scambiate in modo adeguato, accurato e tempestivo.
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