Art. 8 · Scambio di informazioni tra i membri del collegio delle autorità di vigilanza e un gruppo di imprese di investimento

Art. 8

Scambio di informazioni tra i membri del collegio delle autorità di vigilanza e un gruppo di imprese di investimento

In vigore dal 12 gen 2023
Scambio di informazioni tra i membri del collegio delle autorità di vigilanza e un gruppo di imprese di investimento 1.   L’autorità di vigilanza del gruppo e i membri del collegio delle autorità di vigilanza coordinano la comunicazione e la richiesta di informazioni a un soggetto del gruppo di imprese di investimento nel modo seguente: a) l’autorità di vigilanza del gruppo comunica informazioni e richiede informazioni all’impresa madre nell’Unione; b) i membri del collegio delle autorità di vigilanza comunicano informazioni e richiedono informazioni ai soggetti del gruppo di imprese di investimento che rientrano nel loro mandato di vigilanza, in base alla classificazione effettuata in conformità dell’. 2.   Un membro del collegio delle autorità di vigilanza che intenda in via eccezionale comunicare informazioni o richiedere informazioni all’impresa madre nell’Unione, ne informa anticipatamente l’autorità di vigilanza del gruppo. 3.   Qualora, in via eccezionale, l’autorità di vigilanza del gruppo intenda comunicare informazioni o richiedere informazioni a un soggetto del gruppo di imprese di investimento che non rientra nel suo mandato di vigilanza diretta in base alla classificazione effettuata ai sensi dell’, ne informa anticipatamente il membro interessato del collegio responsabile della vigilanza di tale soggetto.
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