Art. 7 · Delega di compiti e di responsabilità

Art. 7

Delega di compiti e di responsabilità

In vigore dal 12 gen 2023
Delega di compiti e di responsabilità 1.   Nel definire e aggiornare il programma di revisione prudenziale del collegio di cui all’, l’autorità di vigilanza del gruppo e i membri del collegio delle autorità di vigilanza considerano la possibilità di stipulare accordi sulla delega volontaria di compiti e di responsabilità di cui all’articolo 48, paragrafo 2, lettera e), della direttiva (UE) 2019/2034, specialmente se si prevede che tale delega comporti una vigilanza più efficiente ed efficace, in particolare eliminando inutili duplicazioni dei requisiti in materia di vigilanza, anche per quanto riguarda le richieste di informazioni. 2.   La conclusione di un accordo sulla delega di compiti e di responsabilità è notificata dall’autorità di vigilanza del gruppo all’impresa madre nell’Unione e dall’autorità competente delegante all’impresa di investimento interessata.
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