Art. 5 · Individuazione degli osservatori

Art. 5

Individuazione degli osservatori

In vigore dal 12 gen 2023
Individuazione degli osservatori 1.   L’autorità di vigilanza del gruppo, ove opportuno e in aggiunta ai membri del collegio delle autorità di vigilanza e all’ABE, invita le autorità seguenti a partecipare alle riunioni e alle attività del collegio delle autorità di vigilanza in qualità di osservatori: a) le autorità competenti degli Stati membri ospitanti in cui sono stabilite succursali ritenute significative conformemente all’, paragrafo 3, lettera c); b) l’ESMA; c) la banca centrale nazionale di uno Stato membro in cui è autorizzato o stabilito un soggetto del gruppo, compresa l’impresa madre nell’Unione, o la Banca centrale europea; d) le autorità o gli organismi pubblici di uno Stato membro responsabili o preposti all’esercizio della vigilanza sui soggetti del gruppo di imprese di investimento, tra cui le autorità competenti responsabili della vigilanza sui mercati degli strumenti finanziari, della prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e della protezione dei consumatori, nonché le autorità competenti dello Stato membro d’origine di un partecipante diretto o le autorità competenti della QCCP di cui all’articolo 48 della direttiva (UE) 2019/2034; e) le autorità di risoluzione di cui all’, punto 2, punto v), del regolamento (UE) n. 1093/2010. 2.   L’autorità di vigilanza del gruppo, in consultazione con i membri del collegio delle autorità di vigilanza, specifica negli accordi scritti di coordinamento e cooperazione di cui all’ le modalità di partecipazione al collegio delle autorità di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), del presente articolo. L’autorità di vigilanza del gruppo informa tutti i membri e gli osservatori del collegio delle autorità di vigilanza in merito a tali modalità.
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