Art. 4 · Conclusione di accordi scritti

Art. 4

Conclusione di accordi scritti

In vigore dal 12 gen 2023
Conclusione di accordi scritti 1.   Gli accordi scritti di cui all’articolo 48, paragrafo 6, terzo comma, della direttiva (UE) 2019/2034 contengono tutti gli elementi seguenti: a) informazioni sulla struttura generale del gruppo interessato, riguardanti tutti i soggetti del gruppo compresa l’impresa madre nell’Unione; b) l’identificazione dei membri del collegio delle autorità di vigilanza, compresi i membri che sono autorità di vigilanza di paesi terzi, e degli osservatori di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento; c) una descrizione delle condizioni riguardanti la partecipazione delle autorità di vigilanza di paesi terzi di cui all’articolo 48, paragrafo 5, lettera b), della direttiva (UE) 2019/2034 al collegio delle autorità di vigilanza, in particolare per quanto riguarda il loro coinvolgimento nei vari dialoghi e processi del collegio delle autorità di vigilanza e i rispettivi diritti e obblighi relativamente allo scambio di informazioni nell’ambito dello stesso collegio; d) se l’autorità di vigilanza del gruppo può invitare osservatori di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento e le condizioni della loro partecipazione alle attività del collegio delle autorità di vigilanza; e) gli accordi relativi allo scambio di informazioni, tra cui la portata delle informazioni, la frequenza e i canali di comunicazione, incluso lo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza di paesi terzi e le autorità di risoluzione di cui all’, punto 2, punto v), del regolamento (UE) n. 1093/2010 che sono state invitate a partecipare al collegio in qualità di osservatori; f) gli accordi relativi al trattamento delle informazioni riservate; g) le procedure per la raccolta di informazioni dai soggetti del gruppo di imprese di investimento e le procedure per la verifica di tali informazioni; h) il processo di coordinamento delle richieste di informazioni da parte delle autorità di vigilanza dei partecipanti diretti delle QCCP o delle autorità di vigilanza delle QCCP; i) gli accordi sulla delega di compiti e responsabilità, se del caso; j) una descrizione delle eventuali sottostrutture del collegio, se del caso; k) gli accordi per la pianificazione e il coordinamento delle attività di vigilanza in situazioni normali; l) gli accordi per la pianificazione e il coordinamento delle attività di vigilanza in preparazione per le situazioni di emergenza e nel corso di esse, tra cui i piani di emergenza e gli strumenti e le procedure di comunicazione; m) le procedure per informare l’autorità di vigilanza del gruppo e i membri del collegio delle autorità di vigilanza prima e dopo l’imposizione di sanzioni importanti ai soggetti appartenenti al gruppo di imprese di investimento; n) la politica di comunicazione dell’autorità di vigilanza del gruppo e dei membri del collegio delle autorità di vigilanza nei confronti dell’impresa madre nell’Unione e dei soggetti del gruppo; o) le procedure e i tempi concordati per la diffusione dei documenti per le riunioni del collegio delle autorità di vigilanza; p) ogni altro accordo tra i membri del collegio delle autorità di vigilanza, tra cui gli indicatori concordati per individuare segni premonitori, rischi potenziali e vulnerabilità; q) gli accordi riguardanti la situazione in cui un membro o un osservatore interrompe la propria partecipazione al collegio, in particolare per quanto concerne il dovere di conservare e di fornire accesso ai dati che sono stati scambiati prima di tale interruzione. 2.   Gli accordi scritti di cui all’articolo 48, paragrafo 6, terzo comma, della direttiva (UE) 2019/2034 possono prevedere altri elementi concordati tra l’autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio.
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