Art. 3
Comunicazione relativa all’istituzione di un collegio delle autorità di vigilanza
In vigore dal 12 gen 2023
Comunicazione relativa all’istituzione di un collegio delle autorità di vigilanza
1. Qualora sia istituito un collegio delle autorità di vigilanza, l’autorità di vigilanza del gruppo provvede, senza indebito ritardo, a:
a)
comunicare alle autorità competenti e di vigilanza di cui all’articolo 48, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/2034 il fatto che sono membri del collegio delle autorità di vigilanza;
b)
informare l’ABE e l’impresa di investimento madre nell’Unione, la holding di investimento madre nell’Unione o la società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione interessate (ciascuno di questi soggetti è anche designato come «impresa madre nell’Unione») circa l’istituzione del collegio delle autorità di vigilanza, l’identità dei suoi membri e osservatori, nonché qualsiasi modifica nella composizione di tale collegio.
2. Laddove non sia istituito un collegio delle autorità di vigilanza sebbene siano soddisfatte le condizioni di cui all’, paragrafo 1, lettera a), l’autorità di vigilanza del gruppo notifica all’ABE, senza indebito ritardo, la sua decisione di non istituire un collegio delle autorità di vigilanza, motivando tale decisione.
Storico versioni
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