Art. 2 · Determinazione dell’opportunità di istituire un collegio delle autorità di vigilanza

Art. 2

Determinazione dell’opportunità di istituire un collegio delle autorità di vigilanza

In vigore dal 12 gen 2023
Determinazione dell’opportunità di istituire un collegio delle autorità di vigilanza 1.   Nel determinare l’opportunità di istituire un collegio delle autorità di vigilanza, l’autorità di vigilanza del gruppo prende in considerazione la classificazione del gruppo di cui all’ e verifica se una delle condizioni seguenti è soddisfatta: a) il gruppo di imprese di investimento è composto da almeno due imprese di investimento autorizzate e che operano in due Stati membri diversi; b) l’esercizio dei compiti di cui all’articolo 48 della direttiva (UE) 2019/2034 sarebbe facilitato dall’istituzione di un collegio delle autorità di vigilanza; c) il coordinamento e la cooperazione con le autorità di vigilanza dei paesi terzi interessati avverrebbero in modo più efficace nell’ambito di un collegio delle autorità di vigilanza; d) il coordinamento e la cooperazione sono necessari in vista dello scambio con le autorità di vigilanza dei partecipanti diretti delle controparti centrali qualificate («QCCP») o con le autorità di vigilanza delle QCCP ai fini dell’articolo 23, paragrafo 1, primo comma, lettera c), e dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033, e per l’aggiornamento di tali informazioni. 2.   Se è soddisfatta una delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) o d), l’istituzione di un collegio è considerata opportuna, tranne nel caso in cui l’autorità di vigilanza del gruppo ritenga che tale istituzione non sia opportuna, in particolare tenendo conto della classificazione del gruppo di cui all’ e, segnatamente, nel caso in cui le imprese di investimento siano considerate imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.
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