Art. 17 · Coordinamento della valutazione prudenziale di una situazione di emergenza e della relativa risposta prudenziale

Art. 17

Coordinamento della valutazione prudenziale di una situazione di emergenza e della relativa risposta prudenziale

In vigore dal 12 gen 2023
Coordinamento della valutazione prudenziale di una situazione di emergenza e della relativa risposta prudenziale 1.   Se si verifica una situazione di emergenza, l’autorità di vigilanza del gruppo coordina la valutazione della situazione di emergenza in collaborazione con i membri del collegio delle autorità di vigilanza e, se del caso, consulta gli osservatori del collegio. In particolare, tale valutazione comprende: a) la natura e la gravità della situazione di emergenza; b) l’impatto o il potenziale impatto della situazione di emergenza sui soggetti o sulle succursali del gruppo di imprese di investimento e sull’intero gruppo, nonché sui suoi clienti e sui mercati; c) il rischio di contagio transfrontaliero, tenendo conto in particolare delle potenziali conseguenze sistemiche in tutti gli Stati membri nei quali sono autorizzati o stabiliti i soggetti del gruppo di imprese di investimento. 2.   L’autorità di vigilanza del gruppo, sulla base della valutazione di cui al paragrafo 1, coordina l’elaborazione di una risposta prudenziale alla situazione di emergenza in collaborazione con i membri del collegio delle autorità di vigilanza e, se del caso, si consulta con gli osservatori del collegio delle autorità di vigilanza. 3.   La risposta prudenziale coordinata specifica le azioni di vigilanza necessarie, la loro portata e il calendario di attuazione. 4.   L’autorità di vigilanza del gruppo e i membri del collegio delle autorità di vigilanza responsabili dell’esercizio della vigilanza sui soggetti o sulle succursali del gruppo di imprese di investimento che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza monitorano e si scambiano informazioni sulle modalità di attuazione della risposta prudenziale coordinata.
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