Art. 16 · Scambio di informazioni in situazioni di emergenza

Art. 16

Scambio di informazioni in situazioni di emergenza

In vigore dal 12 gen 2023
Scambio di informazioni in situazioni di emergenza 1.   L’autorità di vigilanza del gruppo e i membri del collegio delle autorità di vigilanza si scambiano tutte le informazioni necessarie a facilitare l’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 47 della direttiva (UE) 2019/2034. 2.   Quando è informata di una situazione di emergenza da un membro o da un osservatore del collegio delle autorità di vigilanza, o dopo aver individuato una situazione di emergenza, l’autorità di vigilanza del gruppo comunica ai membri del collegio delle autorità di vigilanza che esercitano la vigilanza sull’impresa di investimento o sulle succursali che sono o possono essere interessate dalla situazione di emergenza, all’ABE e al Comitato europeo per il rischio sistemico le informazioni di cui all’, paragrafo 2, lettera b), seguendo le procedure stabilite conformemente alla lettera a) di tale paragrafo. 3.   A seconda della natura, della gravità, del potenziale effetto sistemico o di altro tipo e della probabilità di contagio della situazione di emergenza, i membri del collegio delle autorità di vigilanza che esercitano la vigilanza sui soggetti o sulle succursali del gruppo che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza e l’autorità di vigilanza del gruppo possono decidere di scambiarsi informazioni aggiuntive. 4.   Ove applicabili, le informazioni indicate nei paragrafi 2 e 3 sono aggiornate immediatamente qualora siano disponibili nuove informazioni. 5.   Se la comunicazione di cui al presente articolo si svolge oralmente, le autorità competenti interessate confermano tempestivamente il contenuto di tale comunicazione per iscritto.
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