Art. 10
Scambio di informazioni per accrescere l’efficacia della vigilanza sui gruppi di imprese di investimento
In vigore dal 12 gen 2023
Scambio di informazioni per accrescere l’efficacia della vigilanza sui gruppi di imprese di investimento
1. L’autorità di vigilanza del gruppo e i membri del collegio delle autorità di vigilanza si scambiano regolarmente le informazioni seguenti:
a)
le informazioni di cui all’, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2019/2034, come ulteriormente specificato nel regolamento delegato (UE) 2023/1117 della Commissione (4);
b)
le informazioni necessarie per adempiere agli obblighi di cooperazione stabiliti all’articolo 49 della direttiva (UE) 2019/2034;
c)
se del caso, le informazioni sul contesto macroeconomico in cui operano il gruppo di imprese di investimento e i suoi soggetti.
2. Sulla base delle informazioni scambiate in conformità del paragrafo 1, l’autorità di vigilanza del gruppo e i membri del collegio delle autorità di vigilanza identificano e scambiano informazioni quantitative al fine di individuare segni premonitori, rischi potenziali e vulnerabilità e di contribuire al processo di revisione e valutazione prudenziale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2023:1118:oj#art-10