Art. 1 · Classificazione dei gruppi di imprese di investimento

Art. 1

Classificazione dei gruppi di imprese di investimento

In vigore dal 12 gen 2023
Classificazione dei gruppi di imprese di investimento 1.   L’autorità di vigilanza del gruppo classifica il gruppo di imprese di investimento al fine di individuare i soggetti del gruppo seguenti: a) le imprese di investimento autorizzate in uno Stato membro e le succursali stabilite in uno Stato membro, diverse dalle imprese di investimento cui si applica l’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio (3); b) gli enti finanziari, le imprese strumentali, gli agenti collegati e le loro succursali, autorizzati o stabiliti in uno Stato membro; c) le imprese di investimento, gli enti finanziari, le imprese strumentali, gli agenti collegati e le loro succursali, autorizzati o stabiliti in un paese terzo. 2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), la classificazione riflette le informazioni seguenti: a) lo Stato membro nel quale l’impresa di investimento è autorizzata o la succursale è stabilita; b) l’autorità competente responsabile della vigilanza sull’impresa di investimento o l’autorità competente dello Stato membro ospitante in cui è stabilita la succursale nonché altre autorità pertinenti del settore finanziario di tale Stato membro, comprese le autorità competenti responsabili della vigilanza sui mercati degli strumenti finanziari, della prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, della protezione dei consumatori e le autorità di risoluzione; c) per le imprese di investimento autorizzate in uno Stato membro, se soddisfano i criteri per essere considerate imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. 3.   Ai fini del paragrafo 1, lettere b) e c), la classificazione riflette le informazioni seguenti: a) lo Stato membro o il paese terzo in cui il soggetto o la succursale del gruppo è autorizzato o stabilito; b) l’autorità responsabile o preposta all’esercizio della vigilanza su detto soggetto o succursale del gruppo; c) le informazioni concernenti la rilevanza del soggetto o della succursale del gruppo per lo Stato membro di cui alla lettera a) e per il gruppo di imprese di investimento, e i criteri pertinenti utilizzati dalle autorità competenti per determinare tale rilevanza.
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