Art. 9
Comunicazione delle misure e delle sanzioni di vigilanza
In vigore dal 12 gen 2023
Comunicazione delle misure e delle sanzioni di vigilanza
1. Le autorità competenti dello Stato membro d’origine informano le autorità competenti dello Stato membro ospitante di qualsiasi sanzione amministrativa o misura amministrativa o misura di vigilanza imposta a un’impresa di investimento in relazione a violazioni dei requisiti di cui al regolamento (UE) 2019/2033 o alla direttiva (UE) 2019/2034 che incidono sulle attività della sua succursale.
2. Se le informazioni di cui al paragrafo 1 sono pertinenti solo per una particolare succursale, le autorità competenti dello Stato membro d’origine forniscono le informazioni solo alle autorità competenti dello Stato membro ospitante in cui la succursale è stabilita.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2023:1117:oj#art-9