Art. 9 · Comunicazione delle misure e delle sanzioni di vigilanza

Art. 9

Comunicazione delle misure e delle sanzioni di vigilanza

In vigore dal 12 gen 2023
Comunicazione delle misure e delle sanzioni di vigilanza 1.   Le autorità competenti dello Stato membro d’origine informano le autorità competenti dello Stato membro ospitante di qualsiasi sanzione amministrativa o misura amministrativa o misura di vigilanza imposta a un’impresa di investimento in relazione a violazioni dei requisiti di cui al regolamento (UE) 2019/2033 o alla direttiva (UE) 2019/2034 che incidono sulle attività della sua succursale. 2.   Se le informazioni di cui al paragrafo 1 sono pertinenti solo per una particolare succursale, le autorità competenti dello Stato membro d’origine forniscono le informazioni solo alle autorità competenti dello Stato membro ospitante in cui la succursale è stabilita.
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