Art. 7 · Informazioni su altri fattori che possano influire sul rischio rappresentato dall’impresa di investimento

Art. 7

Informazioni su altri fattori che possano influire sul rischio rappresentato dall’impresa di investimento

In vigore dal 12 gen 2023
Informazioni su altri fattori che possano influire sul rischio rappresentato dall’impresa di investimento 1.   Oltre alle informazioni e alle risultanze da fornire in conformità dell’, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/2034, le autorità competenti dello Stato membro d’origine forniscono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante informazioni sui rischi sostanziali e sulla valutazione prudenziale degli stessi secondo quanto emerso dalla revisione e dalla valutazione prudenziali effettuate a norma dell’articolo 36 della direttiva (UE) 2019/2034 o da qualsiasi altra attività di vigilanza svolta dalle autorità competenti dello Stato membro d’origine. 2.   Se le informazioni di cui al paragrafo 1 sono pertinenti solo per una particolare succursale, le autorità competenti dello Stato membro d’origine forniscono le informazioni solo alle autorità competenti dello Stato membro ospitante in cui la succursale è stabilita.
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