Art. 6
Informazioni sui meccanismi di controllo interno
In vigore dal 12 gen 2023
Informazioni sui meccanismi di controllo interno
1. Le autorità competenti dello Stato membro d’origine forniscono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante informazioni concernenti i casi in cui le autorità competenti dello Stato membro d’origine hanno accertato che l’impresa di investimento non ha rispettato i requisiti in materia di meccanismi di controllo interno, ivi compresi i dispositivi di gestione e controllo dei rischi e di audit interno, ai sensi del regolamento (UE) 2019/2033 e della direttiva (UE) 2019/2034. Le informazioni da fornire spiegano la situazione e le misure di vigilanza adottate o di cui è prevista l’adozione.
2. Se le informazioni di cui al paragrafo 1 sono pertinenti solo per una particolare succursale, le autorità competenti dello Stato membro d’origine forniscono le informazioni solo alle autorità competenti dello Stato membro ospitante in cui la succursale è stabilita.
Storico versioni
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