Art. 4 · Informazioni sul rispetto dei requisiti in materia di rischio di concentrazione e dei requisiti in materia di liquidità

Art. 4

Informazioni sul rispetto dei requisiti in materia di rischio di concentrazione e dei requisiti in materia di liquidità

In vigore dal 12 gen 2023
Informazioni sul rispetto dei requisiti in materia di rischio di concentrazione e dei requisiti in materia di liquidità 1.   Le autorità competenti dello Stato membro d’origine comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante se l’impresa di investimento rispetta i requisiti in materia di rischio di concentrazione di cui alla parte quattro del regolamento (UE) 2019/2033. 2.   Le autorità competenti dello Stato membro d’origine forniscono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante informazioni concernenti i casi in cui le autorità competenti dello Stato membro d’origine hanno accertato che l’impresa di investimento non ha rispettato i requisiti applicabili in materia di rischio di concentrazione di cui alla parte quattro del regolamento (UE) 2019/2033. Le informazioni fornite spiegano la situazione e le misure di vigilanza adottate o di cui è prevista l’adozione. 3.   Le autorità competenti dello Stato membro d’origine comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante se l’impresa di investimento rispetta i requisiti in materia di liquidità di cui alla parte cinque del regolamento (UE) 2019/2033, tenendo conto delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 57, paragrafo 1, di tale regolamento e dell’applicazione di eventuali esenzioni a norma dell’articolo 43, paragrafo 1, secondo comma, del medesimo regolamento. 4.   Le autorità competenti dello Stato membro d’origine forniscono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante informazioni concernenti i casi in cui le autorità competenti dello Stato membro d’origine hanno accertato che l’impresa di investimento non ha rispettato i requisiti applicabili in materia di liquidità di cui alla parte cinque del regolamento (UE) 2019/2033. Le informazioni fornite spiegano la situazione e le misure di vigilanza adottate o di cui è prevista l’adozione. 5.   Le autorità competenti dello Stato membro d’origine trasmettono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante una valutazione complessiva del profilo di rischio di liquidità e della gestione dei rischi dell’impresa di investimento, tenendo conto delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 e dell’applicazione di eventuali esenzioni a norma dell’articolo 43, paragrafo 1, secondo comma, del medesimo regolamento. 6.   Se le autorità competenti hanno esentato l’impresa di investimento dall’applicazione della parte cinque del regolamento (UE) 2019/2033 conformemente all’, paragrafo 3, di tale regolamento, le autorità competenti dello Stato membro d’origine forniscono le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo a livello consolidato.
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