Art. 11
Informazioni provenienti dalle autorità dello Stato membro ospitante
In vigore dal 12 gen 2023
Informazioni provenienti dalle autorità dello Stato membro ospitante
Le autorità competenti dello Stato membro ospitante forniscono alle autorità competenti dello Stato membro d’origine le informazioni seguenti:
a)
la descrizione dei casi in cui le autorità competenti dello Stato membro ospitante hanno accertato che una succursale non ha rispettato i requisiti in materia di vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento, ivi compresi i requisiti previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013, dalla direttiva 2013/36/UE, dalla direttiva 2014/59/UE, dal regolamento (UE) 2019/2033 e dalla direttiva (UE) 2019/2034, unitamente alle informazioni sulle misure di vigilanza adottate o di cui è prevista l’adozione per far fronte all’inosservanza;
b)
tutte le informazioni e le risultanze relative a problemi e rischi potenziali rappresentati dalla succursale o dalle sue attività nello Stato membro ospitante, aventi un impatto significativo sulla tutela dei clienti o sulla stabilità del sistema finanziario dello Stato membro ospitante, quali identificati dalle autorità competenti di detto Stato membro ospitante.
Storico versioni
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