Art. 10
Informazioni sui dispositivi di preparazione alle situazioni di emergenza
In vigore dal 12 gen 2023
Informazioni sui dispositivi di preparazione alle situazioni di emergenza
Le autorità competenti dello Stato membro d’origine e le autorità competenti dello Stato membro ospitante si scambiano informazioni concernenti i dispositivi di preparazione alle situazioni di emergenza. In particolare si tengono informate su quanto segue:
a)
i recapiti di emergenza di persone all’interno delle autorità competenti incaricate di gestire le situazioni di emergenza;
b)
le procedure di comunicazione che si applicano nelle situazioni di emergenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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