Art. 1

Art. 1

In vigore dal 11 gen 2023
1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell’Unione di fusti, recipienti, barili, serbatoi, botti e contenitori simili, riutilizzabili, in acciaio inossidabile, generalmente noti come «fusti riutilizzabili in acciaio inossidabile», aventi corpo di forma pressoché cilindrica e parete di spessore uguale o superiore a 0,5 mm, del tipo utilizzato per materie diverse da gas liquefatti, petrolio greggio e altri prodotti petroliferi, di capacità uguale o superiore a 4,5 litri, indipendentemente dal tipo di finitura, dallo spessore o dal tipo di acciaio inossidabile, anche dotati di componenti aggiuntivi (estrattori, bocchettoni, manici e fondi o qualsiasi altro componente), anche verniciati o rivestiti di altri materiali, attualmente classificati con i codici NC ex 7310 10 00 ed ex 7310 29 90 (codici TARIC 7310100010 e 7310299010), originari della Repubblica popolare cinese, esclusi bocchettoni, spinoni, attacchi o rubinetti, etichette/fascette, valvole e altri componenti importati separatamente. 2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti: Paese Società Dazio antidumping provvisorio Codici addizionali TARIC Repubblica popolare cinese Penglai Jinfu Stainless Steel Products Co., Ltd 58,8  % A024 Ningbo Major Draft Beer Equipment Co., Ltd 52,9  % A030 Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato 56,3  % Tutte le altre società 91,0  % C999 3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio stabilite per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che l’ha emessa, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società. 4.   L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio. 5.   Ove sia presentata una dichiarazione d’immissione in libera pratica per il prodotto di cui al paragrafo 1, nel campo pertinente della dichiarazione è indicato il numero di pezzi dei prodotti importati, purché tale indicazione sia compatibile con l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87. 6.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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