Art. 2 · Misure transitorie

Art. 2

Misure transitorie

In vigore dal 5 gen 2023
Misure transitorie 1.   I preparati specificati nell’allegato e le premiscele contenenti tali preparati, prodotti ed etichettati prima del 26 luglio 2023 in conformità alle norme applicabili prima del 26 gennaio 2023, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti. 2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti i preparati specificati nell’allegato, prodotti ed etichettati prima del 26 gennaio 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 26 gennaio 2023, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare. 3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti i preparati specificati nell’allegato, prodotti ed etichettati prima del 26 gennaio 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 26 gennaio 2023, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.
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