Art. 2

Art. 2

In vigore dal 5 gen 2023
1.   La sostanza specificata nell’allegato e le premiscele contenenti tale sostanza, che sono destinate a suini da ingrasso e vacche da latte e sono state prodotte ed etichettate prima del 26 luglio 2023 in conformità alle norme applicabili prima del 26 gennaio 2023, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti. 2.   Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti la sostanza specificata nell’allegato, che sono destinati a suini da ingrasso e vacche da latte e sono stati prodotti ed etichettati prima del 26 gennaio 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 26 gennaio 2023, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
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