Art. 1
In vigore dal 5 gen 2023
1. Le larve di Alphitobius diaperinus (verme della farina minore) congelate, in pasta, essiccate e in polvere sono autorizzate a essere immesse sul mercato dell’Unione.
Le larve di Alphitobius diaperinus congelate, in pasta, essiccate e in polvere sono inserite nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
2. L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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