Art. 1

Art. 1

In vigore dal 4 gen 2023
1.   Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «regolatori dell’acidità», è autorizzato come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato. 2.   Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «potenziatori delle condizioni d’igiene», è autorizzato come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
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