Art. 1

Art. 1

In vigore dal 3 gen 2023
1.   La polvere di funghi contenente vitamina D2 è autorizzata a essere immessa sul mercato dell’Unione. La polvere di funghi contenente vitamina D2 è inserita nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. 2.   L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
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