Art. 9 · Estensione dell'MCM ai derivati collegati ad altri VTP

Art. 9

Estensione dell'MCM ai derivati collegati ad altri VTP

In vigore dal 22 dic 2022
Estensione dell'MCM ai derivati collegati ad altri VTP 1.   Sulla base della valutazione di cui all', paragrafo 1, paragrafo 1, la Commissione, con atto di esecuzione, definisce, entro il 31 marzo 2023, i dettagli tecnici dell'applicazione dell'MCM ai derivati collegati ad altri VTP conformemente al paragrafo 2 del presente articolo. Tale atto di esecuzione è adottato a norma dell', paragrafo 2. Nell'eventualità in cui l'applicazione del MCM ai derivati collegati ad altri VTP comporti effetti negativi significativi sui mercati finanziari o del gas conformemente ai criteri di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione esclude, in via eccezionale, taluni derivati dall'ambito di applicazione dell'MCM. 2.   La Commissione seleziona i dettagli tecnici dell'attuazione, nonché i derivati collegati ad altri VTP, che potrebbero dover essere esclusi dall'ambito di applicazione del meccanismo di correzione del mercato, in particolare sulla base dei seguenti criteri: a) la disponibilità di informazioni sui prezzi dei derivati collegati ad altri VTP; b) la liquidità dei derivati collegati ad altri VTP; c) l'impatto dell'inclusione dei derivati collegati ad altri VTP flussi di gas intra-UE e sulla sicurezza dell'approvvigionamento; d) l'impatto che l'estensione dell'MCM ai derivati collegati ad altri VTP avrebbe sulla stabilità dei mercati finanziari, tenendo conto dell'impatto di eventuali margini addizionali come garanzia.
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