Art. 6
Sospensione dell'MCM
In vigore dal 22 dic 2022
Sospensione dell'MCM
1. L'ESMA, l'ACER, l'ENTSOG e il GCG monitorano costantemente gli effetti del limite dinamico di offerta sui mercati finanziari e dell'energia e sulla sicurezza dell'approvvigionamento in caso di attivazione dell'MCM.
2. Sulla base del monitoraggio di cui al paragrafo 1, la Commissione sospende in qualsiasi momento, mediante una decisione di esecuzione, l'MCM qualora si verifichino turbative indesiderate del mercato o vi siano rischi evidenti di tali turbative, con ripercussioni negative sulla sicurezza dell'approvvigionamento, sui flussi di gas intra-Unione o sulla stabilità finanziaria («decisione di sospensione»). Nella valutazione, la Commissione tiene conto in particolare dell'eventualità che l'MCM attivato:
a)
metta a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento di gas dell'Unione; gli elementi di cui tener conto nella valutazione dei rischi inerenti alla sicurezza dell'approvvigionamento è una potenziale deviazione significativa di una delle componenti del prezzo di riferimento rispetto all'andamento storico e una diminuzione significativa delle importazioni trimestrali di GNL nell'Unione rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente;
b)
si verifichi durante un periodo in cui gli obiettivi obbligatori di riduzione della domanda a norma dell' del regolamento (UE) 2022/1369 non sono conseguiti a livello dell'Unione, incida negativamente sui progressi compiuti nell'attuazione dell'obiettivo di risparmio di gas a norma dell' del regolamento (UE) 2022/1369, tenuto conto della necessità di garantire che i segnali di prezzo incentivino la riduzione della domanda, o comporti un aumento complessivo del consumo di gas pari al 15 % in un mese o al 10 % nel corso di due mesi consecutivi rispetto al rispettivo consumo medio negli stessi mesi durante i cinque anni consecutivi precedenti il 1 febbraio 2023, sulla base dei dati sul consumo di gas e sulla riduzione della domanda comunicati dagli Stati membri a norma dell' del regolamento (UE) 2022/1369;
c)
impedisca i flussi di gas intra-Unione basati sul mercato secondo i dati di monitoraggio dell'ACER;
d)
incida sulla stabilità e sul regolare funzionamento dei mercati dei derivati energetici, in base alla relazione dell'ESMA sulle ripercussioni dell'attivazione dell'MCM da parte dell'ESMA e a eventuali pareri della BCE richiesti dalla Commissione a tal fine, in particolare laddove ciò porti a un aumento significativo delle richieste di margini o a una riduzione significativa delle operazioni in derivati TTF all'interno dell'Unione in un mese, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, o a uno spostamento significativo delle operazioni in derivati TTF verso sedi di negoziazione al di fuori dell'Unione.
e)
comporti differenze sostanziali tra l'andamento dei prezzi nei diversi mercati organizzati nell'Unione e in altri mercati organizzati pertinenti, ad esempio in Asia o negli Stati Uniti, come risulta da «Joint Japan Korea Marker» o da «Henry Hub Gas Price Assessment», entrambi amministrati da Platts Benchmarks B.V. (Paesi Bassi);
f)
incida sulla validità dei contratti di fornitura di gas esistenti, compresi quelli a lungo termine.
3. La decisione di sospensione è adottata senza indebito ritardo e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. A decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione di sospensione e nella misura in cui la decisione lo specifichi, il limite dinamico di offerta cessa di applicarsi.
4. L'ACER, l'ESMA, l'ENTSOG e il GCG assistono la Commissione nei compiti di cui agli . La relazione dell'ESMA a norma del paragrafo 2, lettera d), del presente articolo, è presentata entro 48 ore o, in casi urgenti, lo stesso giorno su richiesta della Commissione.
5. Nello svolgimento dei suoi compiti a norma degli , la Commissione può consultare la BCE per consulenza su qualsiasi questione relativa al suo compito ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 5, TFUE, ossia contribuire ad una buona conduzione delle politiche per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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